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Figli naturali e figli legittimi

Con la legge del 10 /12/12 n° 219 si è voluto aggiungere l’ultimo tassello che si aspettava in ordine alla equiparazione legale tra i figli legittimi e i figli naturali.

Questa stessa distinzione non esiste più, si parla solo di figli. I legami parentali saranno identici sia per i figli legittimi che per quelli nati fuori dal matrimonio, non solo nei confronti dei genitori ma anche con gli altri membri della famiglia. Ciò vale anche per i minori adottati e incide sensibilmente anche in ambito successorio, equiparando l’asse ereditario secondo le regole generali per tutti i figli ed abolendo il “diritto di commutazione” fino ad ora esistente in capo ai figli legittimi nei confronti degli illegittimi.

E’ riconosciuto il diritto dei minori di mantenere sempre legami significativi con tutti i parenti, tale disposizione prende particolare significato in caso di separazione e divorzio dei genitori. All’interno di questi stessi procedimenti, laddove le questioni affrontate riguardino i minori, è disposto l’ascolto del minore capace di discernimento.

Anche i figli nati da relazioni parentali, cioè nato da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all’infinito o in linea collaterale fino al secondo grado, ovvero un vincolo di affinità inlinea retta, può essere riconosciuto previa autorizzazione del Giudice avuto riguardo all’interesse del figlio. Ciò contrariamente al passato quando il riconoscimento in questi casi non era mai possibile.

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